Nuovi adempimenti per i bonus edilizi dopo il DL "Antifrode"

17 nov 2021

Circolari
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Con il D.L. 157/2021il legislatore, al fine di contrastare le eventuali frodi che potrebbero sorgere con gli interventi edilizi che danno diritto alle detrazioni, ha introdotto una disciplina più stringente, la quale è già entrata in vigore lo scorso 12 novembre 2021.

 

Gentilissimi Clienti,
con il D.L. 157/2021, pubblicato in Gazzetta venerdì scorso, il legislatore, al fine di contrastare le eventuali frodi che potrebbero sorgere con gli interventi edilizi che danno diritto alle detrazioni, ha introdotto una disciplina più stringente, la quale è già entrata in vigore lo scorso 12 novembre 2021. 
 
SUPERBONUS 110%
In primo luogo, in relazione agli interventi che godono del Superbonus 110%, è stato esteso l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità - non solo in ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura - ma anche in caso di utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi. Si specifica, però, che l’obbligo di apposizione del visto di conformità viene meno in caso di dichiarazione dei redditi presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
 
BONUS EDILIZI “ORDINARI”
Il secondo punto sul quale ha operato il legislatore è rappresentato dal fatto che l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità è stato esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Pertanto, l’apposizione del visto di conformità è obbligatoria anche per:
  • il bonus ristrutturazioni (recupero edilizio al 50%);
  • il bonus risparmio energetico (ecobonus al 50% o 65%);
  • il bonus facciate (detrazione al 90%);
  • il sismabonus ordinario (70%-75% e 80%-85% per i condomìni);
  • l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • l’installazione di colonnine di ricarica.
 
Oltre a ciò, per le spese relative agli interventi che beneficiano dei bonus edilizi “ordinari” (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica), in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, occorre che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute (come avviene già per gli interventi oggetto del Superbonus 110%).
Dal tenore letterale della norma, l’asseverazione del tecnico abilitato e l’apposizione del visto di conformità saranno applicabili ai lavori già effettuati ed a quelli ancora in corso per i quali non è ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura.
Vi è, pertanto, il rischio che, qualora l’importo “congruo” sia inferiore al prezzo già fatturato al committente, l’eccedenza non sarà agevolabile.
Inoltre, l’attestazione di congruità delle spese dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto “Requisiti” (ovvero i prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, per alcune tipologie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica. Tale decreto, però, verrà emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del D.L. n. 157/2021: ciò significa che ci vorranno settimane, forse mesi, per avere indicazioni precise su queste nuove definizioni di prezzo massimo per tali tipologie di beni.
Analizzando la norma, però, parrebbe che ai fini della predetta asseverazione di congruità non sia necessario attendere il decreto del Ministero della Transizione Ecologia, in quanto è specificato che “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle provincie autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
 
Si sottolinea che – per i bonus ordinari – sia l’apposizione del visto di conformità che l’attestazione di congruità dei prezzi sono obbligatorie solo in ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura. Non sono quindi necessarie qualora il contribuente utilizzi le suddette detrazioni nella dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte.
 
Infine si segnala altresì che non sono state ancora chiarite le modalità di rilascio dell’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.
 
Data comunque l’assenza di indicazioni precise da parte sia del legislatore che dall’Agenzia delle Entrate, si attendono con urgenza chiarimenti ufficiali, soprattutto in relazione all’attestazione di congruità dei bonus “ordinari”.

 

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