Novità per il contributo a fondo perduto contenute nel Decreto Ristori-bis

10 nov 2020

News
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Il Decreto Ristori-bis (D.L. 9.11.2020, n. 149) ha introdotto alcune novità per il contributo a fondo perduto. In particolare, il contributo viene distribuito sulla base dei nuovi livelli di rischio (zona gialla, arancione o rossa).

 Di seguito si elencano le 5 novità rispetto al fondo perduto del primo Decreto Ristori:

  1. allargamento del novero delle attività che potranno beneficiare del contributo su tutto il territorio nazionale: l’allegato 1 del nuovo decreto, infatti, viene arricchito di ulteriori 20 codici Ateco e dei relativi coefficienti settoriali da utilizzare per il calcolo.
  2. le attività identificate dai codici Ateco 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie), 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 55.10.00 (alberghi) – già ricomprese nell'allegato 1 – potranno beneficiare di una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale nel caso in cui abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse.
  3. Individuazione di un ulteriore elenco di attività (contento nell’allegato 2 del decreto Ristori bis) che potranno accedere al fondo perduto esclusivamente a condizione che siano ubicate in una zona rossa.
  4. le attività che hanno sede operativa nei centri commerciali (chiusi nei giorni festivi e prefestivi con le modalità del D.P.C.M. 3.11.2020) e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020 avranno diritto a percepire, nell'anno 2021, un fondo perduto quantificato nel 30% del contributo calcolato secondo i criteri del Decreto Rilancio (ed eventualmente rivalutato applicando il relativo coefficiente settoriale, nel caso in cui l’attività sia compresa tra quelle inserite nell’allegato 1 del decreto Ristori bis).
  5. E’ abrogata la norma che contemplava la possibilità di ampliare il novero delle attività ammesse al contributo attraverso appositi decreti emanati dal ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia, con la conseguente esclusione degli operatori facenti parte della medesima filiera di quelli danneggiati, ma non ancora inseriti tra quelli meritevoli di ristoro.
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