Sintesi Decreto Agosto

15 set 2020

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL n. 104 del 14/08/2020 (c.d. Decreto Agosto)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE - Art. 58    
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese, in attività alla data del 15.8.2020, che abbiano uno dei seguenti codici attività prevalente:

  • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
  • 56.29.10 Mense
  • 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo, che potrà essere richiesto presentando un'istanza secondo modalità che saranno fissate da un apposito DM:

  • spetta a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall'1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato/corrispettivi;
  • è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011. La corresponsione del saldo avverrà a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il comma 6 dell'art. 58 prevede che:

  • per l’accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
  • con un apposito DM sarà determinato l’importo dell’onere a carico dell’interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo:

  • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
  • non è imponibile ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
  • è alternativo/non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta:

  • il recupero dello stesso;
  • la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.


CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI - Art. 59   
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico;
  • nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;

  • un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2019.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato/corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019

Percentuale applicabile

Non superiori a € 400.000

15%

Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

10%

Superiori a € 1.000.000

5%

 

 

 
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

  • non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche
  • non inferiore a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall' 01.07.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

  • non superiore a € 150.000.

Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

  • va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
  • è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari/superiore a quello dell’indennità.

Come sopra evidenziato il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

AIUTI ALLE PICCOLE/MICRO IMPRESE - Art. 62 
Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni/Province autonome/altri Enti territoriali/CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.

FONDO DI GARANZIA PMI - Art. 64   
Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali e non ai soli Enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.      

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.      
Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

MISURE TEMPORANEE PER LO SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE - Art. 71       
Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

  • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.    
Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020). 

RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI - Art 73      
Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" che prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI - Art. 74              
Con l'art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:

  • con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
  • con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

L'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni parametri come di seguito esposto:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

 

CO2 g/km

Contributo

0 - 20

€ 2.000

21 - 60

€ 2.000

61 - 90

€ 1.750

91 - 110

€ 1.500

 

 

 

  • per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

 

CO2 g/km

Contributo

0 - 20

€ 1.000

21 - 60

€ 1.000

61 - 90

€ 1.000

91 - 110

€ 750

 

 

BONUS CANONI LOCAZIONE - Art. 77          
Le modifiche apportate al credito d’imposta per i canoni di locazione previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, hanno esteso lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e previsto l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per l’accesso al beneficio anche a favore delle strutture termali.           

ESENZIONE IMU - Art. 78          
Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi/villaggi turistici/ostelli della gioventù/rifugi di montagna/colonie marine e montane/affittacamere per brevi soggiorni/case e appartamenti per vacanze/Bed & Breakfast/residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO/TERMALE - Art. 79     
Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).
Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.
Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ora ricompresi anche:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
  • gli stabilimenti termali di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta.


"ESTENSIONE" NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 80      
Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico. 

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81      
Per il 2020, a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.       
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.        
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine/prodotti/servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il bonus in esame spetta:

  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.       

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI - Art. 84    
Per il 2020, è previsto l’incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

BONUS VIAGGIO - Art. 90          
Con riferimento al c.d. “Bonus viaggio”, introdotto dall’art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:

  • l’estensione del beneficio anche agli appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19;
  • la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi/noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi/noleggio da conducente persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.     
Tale bonus:

  • non è cedibile;
  • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
  • non rileva ai fini del computo del valore ISEE


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI PER CASE EDITRICI - Art. 96
Per il 2020, con la modifica dell’art. 188, DL n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10% (anziché all’8%) della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite.  

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 - Art. 97 
Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente

  • i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
  • il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.  
In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • in un'unica soluzione entro il 16/06/2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/01/2021.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020.
Le modalità e i termini indicati sopra si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.         

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98
Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30/11/2020.

- Soggetti beneficiari:          

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione atti- vità, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

- Necessità del calo di fatturato     

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.   

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI - Art. 99        
L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.           
Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.                

- Ambito applicativo                      
La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve di verse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.          
In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).     

- Dilazione delle somme iscritte a ruolo                  
Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020.        
Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.
      
- Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni             
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del creditore. In tal caso l’ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.   
La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene prorogata dal 31.8.2020 al 15.10.2020. La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all’8.3.2020. 
    
- Sospensione delle attività esecutive e cautelari 
Sono sospese sino al 15.10.2020:                         
 - le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi; 
 - gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.      

RIVALUTAZIONE DEI BENI COOPERATIVE AGRICOLE - Art. 106     
L’art. 136-bis, DL n. 34/2020, riconosce alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84, TUIR.     
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.           
Ora, la possibilità per le cooperative agricole di rivalutare i beni non è più subordinata all’autorizzazione della Commissione UE, bensì al rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C (2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

MAGGIORAZIONE EX-TASI - Art. 108
Con la modifica del comma 755 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l’aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall’art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP - Art. 109    
È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, la proroga dell’esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 - 31.12.2020 (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97.        
Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione/autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 30.4.2020.           

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA/PARTECIPAZIONI - Art. 110       
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019(non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.      
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili/non ammortizzabili).         
In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone/ditte individuali. 

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112     
È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti/servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR

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