Credito d'imposta contratti di locazione anche senza calo del fatturato

22 set 2020

Circolari
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Possono accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione previsto dal DL 34/2020 le imprese con domicilio fiscale o sede operativa in uno dei comuni che al 31/01/2020 erano già in stato di emergenza, anche se non hanno avuto il calo del fatturato pari al 50% rispetto al periodo d'imposta precedente. Tra questi comuni sono compresi tutti quelli della provincia di Piacenza.
L’art. 28 del DL 34/2020 ha previsto un contributo, in forma di credito d’imposta da scomputare dai versamenti in F 24, pari al 60% dei canoni d’affitto su immobili commerciali pagati relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile utilizzato.
Condizione per accedere a tale contributo è poter dimostrare di aver subito un calo del fatturato nel mese per il quale si chiede il credito di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Lo stesso articolo prevede tuttavia che i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in uno dei comuni che già si trovavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data d’insorgenza del COVID-19, ovvero il 31/01/2020, abbiano diritto al credito d’imposta, anche in assenza del citato requisito del calo di fatturato.
Considerato che il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 aveva dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza per i territori di varie Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, e che tale stato di emergenza era stato prorogato per ulteriori 12 mesi, quindi fino a novembre 2020, dalla delibera del 21 novembre 2019 sempre del Consiglio dei Ministri, le imprese con Ricavi nel 2019 inferiori ad euro 5 milioni e con domicilio fiscale o sede operativa situata a Piacenza o in uno dei Comuni della Provincia di Piacenza, hanno diritto al credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno a prescindere che abbiano avuto o meno un calo del fatturato nei predetti mesi.
Precisiamo, inoltre, che il credito d’imposta risulta pari al 60% dei canoni effettivamente pagati nel 2020, e che può essere utilizzato solamente in compensazione in F24 indicando il codice tributo “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Ricordiamo infine che, quanto detto in precedenza vale, seppur in misura ridotta (20%), anche per i canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile ad uso non abitativo.
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