Legge di Bilancio 2021

20 gen 2021

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2021

 

Proponiamo una prima analisi su alcune misure adottate nella legge di bilancio 2021 allo scopo di fornire una panoramica sulle novità normative introdotte. Per i temi non contenuti nella presente circolare si rimanda ad un successivo e necessario approfondimento.
 
Esonero contributi per autonomi e professionisti
Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono però esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
 
Sgravi contributivi nel settore dilettantistico sospensione versamenti federazioni
La legge di bilancio ha istituito un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.
 
Sospensione versamenti federazioni sportive
Fino al 28 febbraio 2021, sono sospesi i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
 
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021
Fino al 31 marzo 2021 è esteso il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici. Tale divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
  • dalla cessazione definitività dell’attività d’impresa;
  • in caso di fallimento;
  • da accordo collettivo aziendale.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
La legge di bilancio 2021 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS.
L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ad euro 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operari e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La domanda deve essere presentata, in via telematica, all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella stessa dovranno essere autocertificati i redditi prodotti negli anni di interesse.
L’indennità, invece, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate ed è erogata dall’INPS per sei mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 800 euro al mese.
 
IVA agevolata su take away e delivery
È stato previsto che le prestazioni afferenti la consegna di cibo a domicilio o l’asporto siano assoggettate ad IVA con l’aliquota del 10%.
 
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
La legge di bilancio ha introdotto un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio dello Stato, che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
  • famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità dell’ambiente;
  • arte, attività e beni culturali.
Il risparmio d’imposta derivante all’applicazione di questa disposizione deve, però, essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato.
 
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
Con la modifica dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Qualora il proprietario destini alla locazione cinque appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume esercitata in forma imprenditoriale.
 
Rientro in Italia di lavoratori qualificati
Il comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.
Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
Riallineamento avviamento
È possibile effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La legge di Bilancio 2021 ha quindi introdotto la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici. La possibilità di fruire del riallineamento non riguarda, quindi, più i soli “beni” immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali (quali le spese relative a più esercizi). Deve essere, a tal fine, effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, che risulta più favorevole di quella - con aliquota dal 12 al 16 per cento - prevista dal TUIR e di quella con aliquota al 16 per cento prevista dal D.L. n. 185/2008.
 
Incentivi per operazioni di aggregazione aziendale
I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.
 
Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
È prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Semplificazioni fiscali IVA ed esterometro
La legge di bilancio ha introdotto diverse semplificazioni, in particolare:
  • per i contribuenti minori che esercitano l’opzione per il versamento trimestrale dell’IVA è prevista che l’annotazione delle fatture emesse nei registri IVA possa essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  • per le operazioni con l’estero poste in essere a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più con l’esterometro.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SDI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS.
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018 all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
 
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il sistema di interscambio.
Grazie a questa procedura, è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazioni del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.
 
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:
  • viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
  • viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
  • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nello specifico, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.
Inoltre, nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
 
Rivalutazione terreni e partecipazioni
I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021 da un professionista abilitato.
 
Credito d’imposta sulle perdite
Per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021 è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta, a favore della società beneficiaria dell’aumento di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale.
Possono usufruire di questa agevolazione le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, qualora la società regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese soddisfi le seguenti condizioni:
  • presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
  • abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
  • abbia deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
 
Nuova Sabatini
È stata introdotta una nuova semplificazione per la cosiddetta “Nuova Sabatini”. Nello specifico, è previsto che, per tutte le domande, l’erogazione del contributo avvenga in un’unica soluzione, anche per i finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000.
 
Credito d’imposta beni strumentali
È confermato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, il quale è concesso per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 16/11/2020 e fino al 31/12/2022 (o fino al 30 giugno 2023, con ordine accettato dal venditore e acconto di almeno il 20% del costo versato entro il 31 dicembre 2022).
Pertanto, si rimanda alla nostra circolare trasmessa il 21 dicembre 2020, nella quale sono illustrati tutti i requisiti, le percentuali e gli obblighi documentali in modo analitico.
In ogni caso, si ricorda che il credito d’imposta:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante Modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che Industria 4.0) in tre quote annuali di pari importo;
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16/11/2020 al 31/12/2021, la compensazione avviene in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Si ricorda, altresì, che anche per questa nuova versione del credito d’imposta, nella fattura di acquisto deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione (Art. 1, commi da 1051 a 1065, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Per i beni “Industria 4.0” di costo unitario superiore ad euro 300.000 è richiesta una perizia asseverata attestante il rispetto dei requisiti di interconnessione.
Precisiamo che, a seguito della pubblicazione, da parte della Agenzia delle Entrate, della Risoluzione n. 3/E del 2021, sono stati istituiti i codici tributo per la compensazione in F24 del:
  • credito d’imposta istituito dalla scorsa legge di bilancio (L. n. 160/2019)
  • credito d’imposta istituito dalla attuale legge di bilancio pubblicata a dicembre (L. n. 178/2020).
Tanto premesso, di seguito sono elencati i differenti codici tributo per le due diverse agevolazioni:
  • Credito d’imposta istituito dalla scorsa legge di bilancio (L. n. 160/2019)
    • 6932 - denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (BENI STRUMENTALI ORDINARI);
    • 6933 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0);
    • 6934 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0).
  • Credito d’imposta istituito dalla attuale legge di bilancio pubblicata a dicembre (L. n. 178/2020)
    • 6935 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (BENI STRUMENTALI ORDINARI);
    • 6936 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0);
    • 6937 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0).
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Si evidenzia, infine, che vi sono alcuni aspetti rilevanti per i quali si auspicano chiarimenti nel silenzio delle Legge. Si tratta in particolare:
  • del termine ultimo di prenotazione della normativa previgente. La legge di bilancio risulta, infatti, carente di un espresso regime transitorio volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quella previgente ex L. 160/2019. L'articolo 1, comma 185, L. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) prevedeva come termine ultimo delle prenotazioni il 31/12/2020, con applicazione del credito d'imposta beni strumentali agli investimenti effettuati entro il 30/06/2021 in relazione ai quali risulti accettato l'ordine e versati acconti in misura almeno pari al 20% entro fine 2020.
Tuttavia, in virtù della decorrenza anticipata della nuova disciplina al 16/11/2020, potrebbe sorgere il dubbio che il termine ultimo di prenotazione della normativa previgente sia il 15/11/2020, in quanto ultimo giorno di applicazione del credito d'imposta ex Legge di Bilancio 2020;
  • massimale di spesa per i beni immateriali “Industria 4.0”. La formulazione del comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, con indicazione di un unico periodo di effettuazione degli investimenti in beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017, dal 16/11/2020 al 31/12/2022 ovvero al 30/06/2023 su prenotazione, in relazione al quale spetta un credito “nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”, potrebbe indurre a considerare un massimale di spesa unico sul biennio con effetto penalizzante sugli investimenti in software 4.0;
  • limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d’imposta. La Legge di Bilancio 2021 non precisa con riferimento a quale periodo d’imposta quantificare il volume di ricavi o compensi da parametrare al tetto di 5 milioni di euro per aversi l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è confermato fino al 31 dicembre 2022.
Il bonus spetta nella misura:
  • del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
  • del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica;
  • del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in design e ideazione estetica;
  • del 15% fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione mediante Modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito d’imposta Formazione 4.0
Anche il credito d’imposta Formazione 4.0 è stato esteso fino al 2022 con un ampliamento delle spese ammissibili, tra le quali:
  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
La legge di bilancio è intervenuta anche sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, sono stati modificati i termini previsti per l’utilizzazione del bonus, in quanto:
  • il credito è fruibile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e non più per tutto il 2021;
  • è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.
Credito d’imposta locazioni
Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, includendo tra i soggetti beneficiari anche le agenzie di viaggio ed i tour operator. Inoltre è previsto che per queste categorie di soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
 
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso – a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
 
Credito d’imposta per il cinema
Viene aumentata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito d’imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva.
 
Credito d’imposta per cuochi professionisti
È riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24;
  • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
È istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il credito spetta per le spese sostenute dall’01/01/2021 al 31/12/2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Il credito è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Dovrà essere emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
 
Bonus edilizi
Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021:
  • il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della faccia esterna degli edifici esistenti;
  • la detrazione al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con limite di spesa massimo di euro 96.000 per ogni unità immobiliare;
  • la detrazione al 65%-50% (a seconda della tipologia di intervento) per le spese di riqualificazione energetica. Il termine è prorogato anche per l’acquisto e posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • il bonus mobili, che consente una detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020. Importante novità riguarda il limite massimo di spesa: questo, infatti, è stato innalzato ad euro 16.000 (fino al 2020 era 10.000 euro);
  • il bonus verde, ossia la detrazione IRPEF del 36%, su un massimale di spesa di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di “sistemazione a verde” ovvero di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
A differenza degli scorsi anni, è prevista la detrazione del 50% anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Altra importante novità riguarda l’introduzione del cosiddetto “bonus idrico” a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario (fino ad esaurimento del fondo stanziato di 20 milioni di euro) da utilizzare entro il 31/12/2021 per interventi di:
  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Nello specifico, il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
  • a fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.
 
Superbonus 110%
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% si segnalano:
  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30/06/2022;
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può definirsi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere archtettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1, lett. e) del TUIR;
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • l’obbligo di posizione presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura “accesso agli incentivi statali previsti dalla delle 17 luglio 2020 n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del D.L. n. 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione su sedime esistente).

 

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