CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

05 mag 2022

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Proponiamo un’analisi su alcune misure adottate, relativamente al tema energia e gas, nel DL 27.1.2022 n. 4, nel DL 1.3.2022 n. 17 e nel DL 21.3.2022 n. 21, allo scopo di fornire una panoramica sulle novità normative introdotte relativamente all’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

 

Proponiamo un’analisi su alcune misure adottate, relativamente al tema energia e gas, nel DL 27.1.2022 n. 4, nel DL 1.3.2022 n. 17 e nel DL 21.3.2022 n. 21, allo scopo di fornire una panoramica sulle novità normative introdotte relativamente all’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • Imprese energivore (a forte consumo di energia);
  • Imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale);
  • Imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni.
Per i temi non contenuti nella presente circolare si rimanda ad un successivo e necessario approfondimento.
 
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (art. 3 D.L. 21/2022)
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017). Tale credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
 
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE (art. 4 D.L. 21/2022)
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui all’art. 5 del DL 17/2022.
Tale credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (MGE), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito la medesimo trimestre del 2019.
 
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (art. 15 D.L. 4/2022)
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
 
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (art. 4 D.L. 17/2022)
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25%  (successivamente alle modifiche introdotte dagli artt. 5 e 9 del DL 21/2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
 
CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS (art. 5 D.L. 17/2022)
L’art. 5 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (successivamente alle modifiche introdotte dagli artt. 5 e 9 del DL 21/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. L’art. 5, comma 2 del DL 17/2022 stabilisce che “ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici”.
 
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
COMPENSAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE
I crediti di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. 21/2022, agli articoli 4 e 5 del D.L. 17/2022 e all’art. 15 D.L. 4/20202 sono utilizzabili:
  • entro il 31/12/2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (la scadenza del 31/12/2022 non è prevista per il credito di cui all’art. 15 D.L. 4/2022);
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della Legge 388/2020 e all’art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.
Inoltre gli stessi non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

 

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