Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

21 dic 2020

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
il Consiglio dei Ministri, in data 16 novembre 2020, ha approvato il disegno di Legge di Bilancio 2021 che prevede, tra le varie misure, importanti novità in merito al credito imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Gentilissimi Clienti,

il Consiglio dei Ministri, in data 16 novembre 2020, ha approvato il disegno di Legge di Bilancio 2021 che prevede, tra le varie misure, importanti novità in merito al credito imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Specifichiamo, però, che quanto indicato nel Disegno di Legge di Bilancio 2021 potrà essere oggetto di variazioni e modifiche e, quindi, la normativa finale relativa al credito d’imposta potrà essere differente da quanto illustrato in questo quadro riassuntivo.

Stando quindi all’attuale Disegno di Legge, le nuove regole, pur ricalcando la stessa struttura della precedente disciplina dettata dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), presentano alcune sostanziali novità.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Vi sono, però, le seguenti condizioni soggettive da rispettare da parte delle imprese:

  • non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale e non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ex D. Lgs. N. 231/2001;
  • rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito, inoltre, spetta anche agli esercenti arti e professioni, ivi inclusi i soggetti che determinano il reddito mediante l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva (ad esempio minimi e forfettari), per i soli beni materiali ed immateriali NON aventi i requisiti Industria 4.0.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Il credito d’imposta in oggetto spetta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. Restano esclusi:

  • le vetture e gli autoveicoli di cui all’art. 164 comma 1, del TUIR, utilizzati sia esclusivamente che non esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. Si ricorda che non possono usufruire dell’agevolazione gli autocarri che presentano un rapporto potenza/portata superiore o uguale a 180;
  • i beni che ai fini fiscali presentano un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni indicati all’allegato 3 della legge di bilancio 2016 (ad esempio condutture, materiale rotabile, aerei, ecc.);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In merito al periodo nel quale gli investimenti effettuati sono considerati agevolabili, il legislatore ha introdotto un “doppio” orizzonte temporale, con percentuali agevolative diverse (di cui si illustrerà più nel dettaglio nei paragrafi seguenti). In particolare sono ammessi al credito d’imposta:

  • investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

BENI STRUMENTALI (MATERIALI ED IMMATERIALI) NUOVI

Per gli investimenti in beni strumentali “generici” nuovi (materiali ed immateriali NON Industria 4.0), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 10% del costo (incrementato al 15% per gli investimenti effettuati al fine dell’implementazione dello smart working), nel limite massimo di costi ammissibili pari a:
    • 2 milioni per i beni materiali;
    • 1 milione per i beni immateriali;

Si ricorda che tale aliquota è prevista per gli investimenti compiuti fino al 31 dicembre 2021 (o 30 giugno 2022 in caso di versamento dell’acconto pari al 20% e accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2021).

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, alle condizioni di cui sopra), l’aliquota è fissata nella misura pari al 6%, sempre con un limite di spesa massimo pari a 2 milioni di euro per i beni materiali ed 1 milione di euro per i beni immateriali.

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 (ossia i beni elencati nell’Allegato A della legge di bilancio 2017), sono previste 3 differenti aliquote agevolative (la normativa previgente ne prevedeva soltanto due) ed il limite massimo di spesa è stato fissato a 20 milioni di euro.

Nello specifico, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione al 30 giugno 2022, alle condizioni specificate in precedenza), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo, per la quota investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Non è riconosciuto alcun beneficio per gli acquisti di beni superiori a 20 milioni di euro.

Invece, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023, alle condizioni specificate in precedenza), il credito è riconosciuto nella misura del:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Anche in questo caso, non è riconosciuto alcun beneficio per gli acquisti di beni superiori a 20 milioni di euro.

BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, integrato dalla legge di Bilancio 2018) nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023, alle condizioni specificate in precedenza), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

PERIODO DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, in TRE quote annuali di pari importo:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici”, quindi non Industria 4.0;
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali rientranti nel piano Industria 4.0 (ossia i beni indicati nell’Allegato A e nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017).

Il Disegno di Legge prevede una novità rispetto agli anni passati: i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito, afferente gli investimenti in beni materiali ed immateriali “generici”, in un’unica quota annuale.

Si ricorda che per individuare il momento di avvenuta interconnessione del bene occorre far riferimento alla data certa attribuita alla perizia o all’autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante.

Qualora l’interconnessione avvenga, invece, in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione del bene, è possibile iniziare ad usufruire del credito previsto nella misura pari al 10% per poi passare alla percentuale maggiore a partire dall’esercizio di avvenuta interconnessione.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Per quanto attiene agli obblighi documentali, rimangono confermati quelli introdotti dalla legge di bilancio 2020.

Nello specifico, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'ESPRESSO RIFERIMENTO della norma di riferimento.

In tal senso, non sapendo se il nuovo credito verrà confermato, una autorevole fonte di dottrina ha consigliato di indicare nelle fatture di acquisto – stante il periodo di “possibile” doppia vigenza dell’agevolazione (dal 16/11/2020 al 31/12/2020 sarebbe infatti in vigore sia il credito d’imposta 2020 che quello 2021 contenuto nel Disegno di Legge, se approvato) – la seguente frase “Bene al quale spetta il credito d'imposta dell'articolo 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o il credito d'imposta dell'articolo 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020”.

Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata (nella legge di Bilancio 2020 era sufficiente una perizia semplice) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.

Infine, è stato previsto che le imprese che si avvalgono delle misure relative all’acquisto dei beni materiali ed immateriali Industria 4.0 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni necessarie per valutare la diffusione e l’efficacia di queste agevolazioni. Il modello di comunicazione, il contenuto, le modalità ed i termini di invio dovranno essere stabiliti dal Ministero con apposito decreto.

Ribadiamo che l’approfondimento fa riferimento alle disposizioni contenute in un Disegno di Legge, il quale non è ancora in vigore e può essere oggetto di variazione.

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