Nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

14 gen 2021

CIRCOLARI
SCRITTO DA: Studio Guidotti & Associati Dottori Commercialisti e Avvocati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed è stata delineata la procedura di recupero dell’imposta non versata in vigore dal 1° gennaio 2021.

 

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
L’art. 1 del sopra citato Decreto stabilisce che il versamento deve essere effettuato:
  • per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare dell’anno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31/05, 30/11 e 28/02);
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30/09).
Inoltre, è stato precisato che:
  • se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30/09);
  • se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30/11).
Poiché queste disposizioni si applicano a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 deve essere effettuato entro il prossimo 20/01/2021.
CONTROLLO/INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DELL’AGENZIA ENTRATE
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio l'Agenzia delle entrate provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore (o dell'intermediario delegato) entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il cedente o prestatore (o l'intermediario delegato) qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo può procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.
Invece, per le fatture elettroniche inviate tramite lo SDI nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore (o l'intermediario delegato), può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20/09 per le fatture emesse nel secondo trimestre), la stessa Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate da SDI nel trimestre.
Tutto ciò quanto sopra descritto – con le relative scadenze - è riepilogato nella seguente tabella.
Periodo di emissione delle fatture elettroniche Comunicazione integrazioni (Agenzia Entrate) Variazione dati comunicati (cedente/prestatore) Comunicazione ammontare dovuto (Agenzia Entrate)
1° trimestre Entro il 15/04 Entro il 30/04 Entro il 15/05
2° trimestre Entro il 15/07 Entro il 10/09 Entro il 20/09
3° trimestre Entro il 15/10 Entro il 31/10 Entro il 15/11
4° trimestre Entro il 15/01 Entro il 31/01 Entro il 15/02
 
CODICI TRIBUTO
I versamenti potranno esseri effettuati tramite Mod. F24 ovvero tramite l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con addebito diretto su conto corrente.
A tal fine di ricorda che nel Mod. F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
  • 2521, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre;
  • 2522, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre;
  • 2523, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre;
  • 2524, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre;
  • 2525, sanzioni;
  • 2526, interessi.
Si sottolinea che, anche nel caso in cui il versamento comprenda più trimestri (in quanto l’importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
RECUPERO DELL’IMPOSTA NON VERSATA
Nell’art. 2 del Decreto del 4 dicembre 2020 sono individuate le modalità per il recupero dell’imposta di bollo in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell’importo dovuto, nonché le relative sanzioni.
Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle Entrate comunichi in via telematica al contribuente:
  • l’imposta dovuta;
  • la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D. Lgs. N. 471/1997, ridotta ad un terzo;
  • gli interessi (fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione).
Il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; decorso tale periodo, l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
In ogni caso, è stato chiarito che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SDI, la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 può essere ravveduta ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997; tuttavia, il ravvedimento non può essere utilizzato qualora sia stata ricevuta la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente della violazione commessa.
Si specifica che, in merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “ la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, , la riduzione pari ad un terzo, è pari:
  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
  • all’1%, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento”.
LEGGE DI BILANCIO 2021
Si evidenzia infine che ai sensi dell’art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente o prestatore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

 

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