Il parere dell'Agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che l'obbligo di applicazione dell'imposta di bollo sul documento originale (ogni volta che in fattura vengono addebitate somme non assoggettate ad IVA per importi superiori a 77,47 euro) è in via principale posto a carico del soggetto che emette la fattura. Ricordiamo che il committente è solidamente responsabile del pagamento del bollo insieme al prestatore che emette fattura e che pertanto quest'ultimo ha la facoltà di chiederne il rimborso al cliente, riaddebitandolo direttamente in fattura.
Sostiene l'Agenzia che, in ipotesi di riaddebito al cliente, l'imposta di bollo diventa parte integrante del compenso con la conseguenza di essere assimilata ai ricavi e concorrere alla determinazione forfettaria del reddito, nonché al computo del limite dei 65.000 euro (ora 85.000).
Nella pratica questa Risposta ufficiale comporta importanti risvolti nella compilazione della fattura dei professionisti, sia formali che sostanziali.
RISVOLTI PRATICI nella COMPILAZIONE della FATTURA
A) IL BOLLO NON VIENE ADDEBITATO AL CLIENTE
Se il bollo non viene riaddebitato al cliente, esso non deve essere indicato nel corpo della fattura. Il bollo sarà apposto sull'originale della fattura cartacea oppure, in caso di fattura elettronica, verrà indicato come elemento proprio della fattura, al solo scopo di determinare il versamento periodico dell'imposta di bollo in F24.
B) IL BOLLO VIENE ADDEBITATO AL CLIENTE
- Il bollo continua ad essere apposto sull'originale della fattura cartacea oppure, in caso di fattura elettronica, viene indicato come elemento proprio della fattura, allo scopo di determinare il versamento periodico dell'imposta di bollo in F24.
- l'importo riaddebitato dovrà essere indicato anche nel corpo della fattura ma, coerentemente alla nuova natura di compenso, dovrà essere indicato utilizzando il codice Natura 2.2 e non più il codice Natura N1, come prima d'ora,
- qualora in fattura si applichi la rivalsa previdenziale (es. 4% INPS o Contributo aggiuntivo cassa professionale) questa dovrà probabilmente essere calcolata sull'intero compenso, comprensivo del bollo. Sul punto, in realtà controverso, sarebbero auspicabili ulteriori indicazioni dagli enti preposti.
- qualora la prestazione sia resa da un professionista per cui è necessario inviare la Certificazione Unica, questa dovrà riportare l'importo del bollo riaddebitato insieme al compenso con il codice relativo (cod 24).
L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, essendo riferita a norme già vigenti, dovrebbe essere retroattiva. Tuttavia i comportamenti pregressi sono stati nella maggior parte dei casi, del tutto NON allineati alla posizione ufficiale assunta ora dalla Pubblica Amministrazione.
Inoltre la risposta dell'Agenzia, pur riguardando i soggetti forfettari, solleva i medesimi dubbi sulle modalità di assoggettamento del bollo in fattura anche per i professionisti che adottano regimi fiscali ordinari e semplificati per cassa. Difatti fin ad ora era prassi consolidata indicare il bollo tra le somme a carico del cliente, escludendolo dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, dai ricavi e dai compensi e dalla rivalsa previdenziale, trattandola come una spesa anticipata per conto del cliente.
Si tratta di prassi consolidate da anni che dovranno essere modificate con interventi non banali sia sull'operatività dei professionisti stessi che sulle procedure software di contabilità.
Detto questo tutto il mondo dei professionisti interessati deve rapidamente valutare le azioni da intraprendere, senza purtroppo avere tutte le indicazioni di prassi necessarie.
L'unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello, laddove possibile magari ai clienti abituali, di sospendere il riaddebito del bollo, riservandosi un riaddebito periodico cumulativo successivamente.
Lo Studio resta comunque a disposizione per ogni approfondimento.